Differenza tra Nullità e Annullabilità


Un detto latino recita “pacta sunt servanda” che significa che i contratti devono sempre essere rispettati.
Vi sono però casi in cui, quando il contratto per qualche ragione sia nullo o annullabile, questa regola può essere disattesa.

Differenza tra Nullità e Annullabilità

Anche se spesso questi due termini vengono utilizzati come sinonimi, nel diritto civile vi è una significativa differenza tra nullità ed annullabilità.

Cos’è la nullità di un contratto?

Il contratto è nullo quando è affetto da un vizio grave che si verifica già al momento della stipula.
Si parla pertanto di vizio grave e di nullità quando un contratto:
– è contrario norme imperative;
– quando mancano uno o più dei quattro requisiti fondamentali (accordo, causa, oggetto, forma);
– quando la causa è illecita;
– quando manca l’oggetto del contratto (oggetto impossibile, illecito o non determinato).

Quando un contratto è nullo è come non fosse mai stato stipulato e tutti i suoi effetti vengono azzerati.
In questo caso il giudice non fa che accertare la presenza di uno degli elementi appena menzionati dichiarando che il contratto era già nullo.
La nullità del contratto può essere fatta valere sua da una delle parti in causa, che da tutti gli interessati.
La nullità può riguardare anche singole clausole del contratto: in tal caso non si parta di nullità generale in quanto solo la clausola nulla perde efficacia.
L’azione per far dichiarare la nullità è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.

Cos’è l’annullabilità di un contratto?

L’ annullabilità ricorre in presenza di vizi meno gravi e scatta solo se una delle parti ricorre al giudice e gli chiede di annullare il vincolo contrattuale.
Rispetto alla nullità, l’annullabilità presenta perciò subito alcune differenze:
– può essere fatta valere esclusivamente su istanza della parte lesa;
– è soggetta alla prescrizione quinquennale;
– non agisce automaticamente, ma solo dopo la pronuncia del giudice e solo grazie a questa. Senza la sentenza che ne dichiara l’annullabilità, il contratto resta valido, nonostante sia viziato.

Quali sono i vizi che rendono un contratto annullabile?

Un contratto è annullabile:

  • nel caso di vizi del consenso, quando cioè la volontà di una delle parti è stata espressa in maniera alterata per una rappresentazione falsata della realtà provocata dall’altro contraente (es. un soggetto vende la propria auto dichiarando che è perfetta pur avendo il motore fuso), o per una situazione di incapacità (es. un soggetto stipula un contratto mentre è ubriaco).
  • quando una delle parti era legalmente incapace di porre in essere un contratto (es. minore, interdetto, inabilitato) o in caso di incapacità di intendere e di volere.
  • nei casi di errore, violenza o dolo.

    Errore nel contratto annullabile.
    Si parla di errore allorchè sia stato essenziale alla stipula del contratto e riconoscibile dall’altro contraente al momento della stipula (l’errore è riconoscibile quando una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo).

    Violenza nel contratto annullabile.
    Si parla di violenza (minacciata) quando una delle parti riceve la minaccia di un male ingiusto e notevole, allo scopo di indurla a concludere un contratto.
    La violenza deve essere di natura tale da indurre l’altra parte a stipulare il contratto temendo di esporre sé e i suoi beni a un male ingiusto e notevole.
    La violenza è causa di annullamento del contratto anche se esercitata da un terzo esterno al contratto.

    Si parla di dolo come causa di annullabilità quando uno dei contraenti, con raggiri ed inganni, induce la controparte a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe concluso.

l codice civile prevede la possibilità di sanare, interamente o in parte, gli effetti del contratto annullabile.
A differenza della nullità, l’annullamento del contratto, fa salvi tutti i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede, anche se il bene o diritto acquisito era stato in precedenza oggetto di un contratto annullato.

Differenza tra nullità ed annullabilità

Conclusioni

La nullità è la più grave tra le patologie che possono inficiare un contratto, consistendo nella presenza di vizi “genetici” in grado di annullare tutti gli effetti prodotti dal contratto “ab origine”, come se non fosse mai stato stipulato.

Per queste ragioni, l’azione di nullità è imprescrittibile (ex art. 1422 c.c.), può essere fatta valere ad istanza di chiunque (quindi anche di un soggetto estraneo al contratto) e rilevata, anche d’ufficio, da parte del giudice (ex art. 1421 c.c.).

La nullità non è sanabile e, anche se è relativa esclusivamente a singole clausole del contratto (c.d. nullità parziale), può di fatto estendersi all’intero contratto, se è provato che uno o entrambi i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto (ex art. 1419 c.c.).

Un contratto annullabile, invece, produce gli stessi effetti di un contratto valido a meno che, qualora ricorrano gli elementi per chiedere l’annullamento ed entro il termine di prescrizione di 5 anni, una della parti non ricorra al giudice.

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