Differenza tra concussione e corruzione


Differenza tra corruzione e concussione

Secondo gli articoli 357 c.p e 358 c.p. la corruzione e la concussione sono delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi rispettivamente da Pubblici Ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.
Vediamo queste due reati nello specifico.

Ai sensi dell’art 317 c.p. la concussione è quel delitto commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe un soggetto a dare o a promettere indebitamente a lui (pubblico ufficiale o incaricato) o ad un terzo denaro o altra utilità.
Si tratta in sostanza di denaro o altro bene estorto da una persona in autorità (o un suo incaricato) ai danni di un’altra persona.

La corruzione, invece, è il delitto commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio in accordo con un altro soggetto. Questo tipo di reato si estrinseca in due figure.

  • Corruzione impropria (Art. 318 c.p.): il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri riceve indebitamente per sè o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.
  • Corruzione propria (cfr. Art. 319 c.p.): il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio per omettere o ritardare l’esercizio delle sue funzioni o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio riceve per se’ o per un terzo denaro od altra utilità o ne accetta la promessa.

Pertanto nella corruzione il soggetto privato è d’accordo con il pubblico ufficiale nel dargli o promettergli denaro o altra utilità, affinché quest’ultimo compia un atto del suo ufficio o un atto contrario ai doveri d’ufficio.

Per via della differenza sostanziale tra corruzione e concussione il Legislatore ha previsto la punibilità del reato anche per il corruttore (Art. 321 c.p.) e per l’istigatore alla corruzione (Art. 322 c.p.), ovvero il privato che dà o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per lo svolgimento o per omettere il proprio servizio.

Fonte studiopenalista.it

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